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Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 12/06/1973 (Rv. 364603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO DIFENSORE - VALIDITA - CONDIZIONI - MANDATO SPECIALE - NECESSITA - RINUNZIA TELEGRAFICA DELLA PARTE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO DIFENSORE - VALIDITA - CONDIZIONI - MANDATO SPECIALE - NECESSITA - RINUNZIA TELEGRAFICA DELLA PARTE - INSUFFICIENZA.*

L'art 390 cod proc civ, nell'adattare al giudizio di Cassazione la regola generale prevista dall'art 306 stesso codice per la rinunzia agli Atti del giudizio, prescrive che l'atto di rinunzia sia sottoscritto dalla parte o dal suo avvocato o anche solo da questo, purche munito di mandato speciale a tale effetto. In difetto di quest'ultimo requisito, non e valida la rinunzia sottoscritta dal solo difensore, ne alla Mancanza di sottoscrizione della parte puo supplire un telegramma di quest'ultima, privo di qualunque autenticita. (nella specie, la parte aveva inviato una richiesta telegrafica di cancellazione della causa dal ruolo). (V 246/72, mass n 356055).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)