Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 12/03/2021 (Rv. 660828 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Rinunzia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità – Fondamento – Superamento - Condizioni.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI
In tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione specifica del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 390 CORTE COST., Cod. Civ. art. 391, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)