Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 09/10/1964 (Rv. 303848 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - FORMULA ASSOLUTORIA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - FORMULA ASSOLUTORIA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice civile puo valutare la parte motiva del giudicato penale per stabilire, ai fini della proponibilita dell'Azione civile in rapporto all'art 25 cod proc pen, se l'assoluzione dell'imputato sia stata o meno pronunciata con una delle formule previste dalla norma di rito come preclusivo dell'Azione civile, a prescindere dalla formula assolutoria, eventualmente inesatta, non corrispondente ai motivi, della decisione, indicata nel dispositivo. La valutazione all'uopo compiuta dal giudice civile nel determinare, ai fini della proponibilita della Azione civile, la sostanziale formula assolutoria adottata dal giudicato penale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale ove sia correttamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimita. (V 806/64; 2335/6;).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)