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Sez. 5, Sentenza n. 12276 del 12/06/2015 (Rv. 635671 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SANZIONI - TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO | Società di capitali - Movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari - Riferibilità all'ente sottoposto a verifica - Presunzione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635671-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SANZIONI - TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO

In tema di accertamento dell'IVA, la presunzione stabilita dall'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)