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Sez. 5, Sentenza n. 1418 del 22/01/2013 (Rv. 624904 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Presunzione di imponibilità dei movimenti sui conti bancari - Prova contraria - Oggetto - Onere del contribuente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624904-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di accertamento per l'imposta sul valore aggiunto, la presunzione fissata dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la quale il contribuente si avvale di tutti i propri conti bancari per le rimesse e i prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività imponibile, può essere superata unicamente con la prova specifica della non imponibilità dei movimenti finanziari, prova che va fornita dal contribuente. (Nella specie, applicando tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva annullato l'avviso di rettifica emesso in base ai movimenti sul conto di un promotore finanziario, dei quali il titolare non aveva provato la riferibilità ad operazioni esenti da imposta).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)