Sez. 1, Sentenza n. 13462 del 03/06/2010 (Rv. 613444 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE | In genere.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - IN GENERE
Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, primo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Fattispecie relativa a rigetto, confermato dalla S.C., di opposizione ad ammortamento di vaglia cambiari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1237, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 45 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)