Sez. 1, Sentenza n. 3335 del 08/10/1976 (Rv. 382132 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - IMPRESA EDILIZIA PRIVA DI UN UFFICIO DISTINTO DALL'ABITAZIONE DELL'IMPRENDITORE - SEDE DELL'IMPRESA E ABITAZIONE DELL'IMPRENDITORE - COINCIDENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - IMPRESA EDILIZIA PRIVA DI UN UFFICIO DISTINTO DALL'ABITAZIONE DELL'IMPRENDITORE - SEDE DELL'IMPRESA E ABITAZIONE DELL'IMPRENDITORE - COINCIDENZA.*
La Sede principale dell'impresa, ai fini della Competenza per la dichiarazione di fallimento, e nel luogo ove si svolge l'attivita, direttiva e amministrativa, di gestione dell'impresa stessa, e non ove si trovano gli stabilimenti o dove e stata compiuta l'iscrizione nella camera di commercio. Nel caso di un'impresa edilizia, la cui azienda sia costituita dalle attrezzature di cantiere, senza un vero e proprio ufficio per lo svolgimento della su indicata attivita di direzione e di coordinamento, che viene svolta nell'abitazione dell'imprenditore, la Sede dell'impresa coincide con il luogo di residenza di quest'ultimo. (V 2787/75, mass n 376804; (V 426/74, mass n 368131).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)