Sez. 1, Sentenza n. 6117 del 26/11/1984 (Rv. 437762 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOCIETÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOCIETÀ.*
Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa, ossia quella dove si svolge prevalentemente l'attività direttiva e amministrativa, ed essa, in caso di società, deve ritenersi coincidente con la Sede legale, nella presunzione che la situazione di fatto corrisponda a quella di diritto, fino a quando non risulti il contrario in base ad elementi sicuri e concreti, senza che assuma rilievo la circostanza che assemblea e consiglio di amministrazione si riuniscano altrove, o che altrove siano l'azienda o lo stabilimento. (Conf 775/83, mass n 425520; (Conf 6780/81, mass n 417671; (Conf 3335/76, mass n 382132).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)