Sez. 3, Sentenza n. 2247 del 02/10/1967 (Rv. 329441 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - GIUDICATO DI CONDANNA PER LESIONI PERSONALI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - GIUDICATO DI CONDANNA PER LESIONI PERSONALI.*
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza irrevocabile di condanna ha autorita di cosa giudicata, a norma dell'art. 27 cod.proc.pen., non soltanto in ordine alla sussistenza del fattoreato, in tutti i suoi elementi costitutivi, accertati dal giudice penale, ma anche in ordine a tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione che costituiscono il presupposto e il fondamento logico-giuridico della decisione adottata. Pertanto, poiche, i fatti materiali accertati nel giudizio penale, ove costituiscano il presupposto logico e necessario del dispositivo, hanno efficacia di giudicato nel successivo giudizio per risarcimento dei danni, consegue che, mentre e inibito al giudice civile di disconoscere tali fatti materiali ritenuti nella sentenza penale, non gli e precluso di valutare liberamente i fatti stessi, non solo ai fini dell'esatta definizione della lite civile, ma anche per prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, conseguenze diverse da quelle accertate nel processo penale, quando la loro insorgenza risulti posteriore alla formazione del giudicato penale. Nell'ipotesi di condanna per il delitto di lesioni personali debbono essere comprese tra gli elementi costitutivi del fatto-reato anche le conseguenze delle lesioni, onde il giudice civile non puo ritenere che la malattia abbia avuto conseguenze diverse da quelle accertate in Sede penale. Nel giudizio civile, cioe, non puo piu disputarsi circa la entita delle lesioni e delle conseguenze dannose insorte prima della sentenza penale, comunque siano state considerate e valutate dal giudice penale. Di conseguenza, poiche l'accertamento della durata della malattia o della incapacita di attendere alle ordinarie occupazioni e delle altre conseguenze lesive della integrita personale, subite dalla parte offesa, attiene alla entita del fatto-reato ed e, percio, presupposto imprescindibile del giudizio di responsabilita, la sentenza penale di condanna ha autorita di cosa giudicata anche in ordine alle dette conseguenze dannose della lesione, salvo che queste si siano verificate successivamente alla sentenza. (Conf. 1765-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)