Sez. 3, Sentenza n. 1453 del 19/02/1985 (Rv. 439481 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - CONDANNA PER IL DELITTO DI LESIONI COLPOSE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - CONDANNA PER IL DELITTO DI LESIONI COLPOSE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO.*
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, tra i quali, nell'ipotesi di condanna per il delitto di lesione colposa, debbono comprendersi anche le conseguenze delle lesioni. Ne consegue che il giudice civile non può ritenere che le lesioni abbiano avuto conseguenze diverse da quelle accertate in Sede penale, eccetto il caso in cui gli effetti dannosi si siano verificati successivamente alla sentenza penale. (V 5873/82, mass n 423629; (V 610/74, mass n 368410; (V 2603/69, mass n 342199; (V 2247/67, mass n 329441; (Conf 2368/84, mass n 434404; (Conf 170/69, mass n 338093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)