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Sez. T, Ordinanza n. 4226 del 18/02/2025 (Rv. 673873-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi di trasporto rimborsati agli associati - Utilizzo del mezzo proprio dell'associato - Strumentalità della spesa all'attività professionale - Onere della prova sul contribuente - Deducibilità integrale della somma rimborsata - Applicabilità della disciplina ordinaria ex art. 54 del TUIR - Costi dei veicoli strumentali all'attività dell’associazione - Deducibilità limitata al 40% - Applicabilità del regime speciale ex art. 164 del TUIR.
Stato
decisa il 2025-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673873-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, i costi di trasporto rimborsati dalla associazione professionale agli associati, ricorrendo la stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione - del cui onere probatorio la stessa è gravata - sono deducibili integralmente quando il trasporto è effettuato con il mezzo di proprietà del singolo professionista associato, restando ferma la previsione della deducibilità limitata al 40 % delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati, ai sensi dell'art. 164 del TUIR, in ragione della sua riconducibilità alla diversa ipotesi dei veicoli intestati all'associazione e strumentali all'attività professionale.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)