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Sez. 5, Sentenza n. 45118 del 23/04/2013 Ud. (dep. 07/11/2013) Rv. 257550 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Verbale di commissione di esami redatto in giorno successivo a quello in cui siano compiute le operazioni ivi attestate - Falsità ideologica - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257550-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico con riguardo al dato temporale dell'enunciato descrittivo, contenuto in un verbale di commissione di esami, è necessario che le azioni delle quali sia attestato il compimento siano collocate cronologicamente in una data diversa rispetto a quella effettiva; mentre la non contestualità delle operazioni descritte rispetto alla redazione del verbale, non inficiando la veridicità del suo contenuto, può configurare - non già una falsità ideologica, ma materiale, qualora non corrisponda al vero l'indicazione della data di redazione e di sottoscrizione del verbale, che comportando una diversa qualificazione giuridica del fatto, richiede la necessità di istituire apposito contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)