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Sez. 5, Sentenza n. 6062 del 15/10/2015 Ud. (dep. 12/02/2016) Rv. 266024 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Verbale di commissione esaminatrice - Natura - Atto pubblico fidefacente - Omessa indicazione dell'allontanamento di un componente della commissione durante lo svolgimento delle prove d'esame - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2015-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266024-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Il verbale di seduta di una commissione esaminatrice costituisce atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare il rapporto intersoggettivo tra i pubblici ufficiali-esaminatori e gli esaminati, sicchè la mancata annotazione in esso dell'allontanamento, anche solo per un periodo di tempo parziale, di uno dei componenti della commissione, durante lo svolgimento delle prove d'esame, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, vulnerando il valore probatorio del verbale, destinato a provare il regolare espletamento delle operazioni di esame che presuppongono la contestuale presenza di tutti i componenti della commissione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)