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Sez. 2, Sentenza n. 11282 del 15/10/1992 (Rv. 478956 - 01)

Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia | Cessione di un alloggio economico e popolare con patto di futura vendita - Costruzione di un manufatto comportante situazione obbiettiva di asservimento di un alloggio ad un altro - Successivo distinto trasferimento della proprietà di tutti gli alloggi da parte dell'I.A.C.P. - Costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478956-01

Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia

Poiché la cessione di un alloggio economico e popolare con patto di futura vendita a norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 produce in capo all'assegnatario l'immediato trasferimento del possesso, restando subordinato l'effetto traslativo della proprietà al pagamento dell'ultima rata del prezzo, non è configurabile la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. nell'ipotesi in cui una situazione obbiettiva di asservimento di un'alloggio ad un altro dello stesso edificio assegnato ad altro soggetto derivi dalla costruzione di un manufatto da parte del primo assegnatario con riguardo al successivo distinto trasferimento della proprietà dei detti alloggi da parte dell'I.A.C.P. poiché simile servitù presuppone nel costituente il vincolo di asservimento tra i due immobili, oltre che la proprietà, il possesso dei medesimi, non più sussistente in capo all'istituto dal momento della cessione dell'alloggio con il patto di futura vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)