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Sez. 1, Sentenza n. 5330 del 30/10/1985 (Rv. 442579 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DELEGA AL SOSTITUTO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - MANCANZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442579-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DELEGA AL SOSTITUTO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - MANCANZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La Forma scritta costituisce formalità essenziale per la validità della delega con la quale il procuratore costituito - a norma dell'art. 9 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - può farsi sostituire con altro collega, iscritto all'albo, per il compimento di singoli Atti. Tuttavia, qualora il sostituto, munito soltanto di delega verbale, abbia compiuto l'atto processuale per il quale la delega è stata conferita senza che, prima del compimento di tale atto, né la controparte né il giudice abbiano rilevato la Mancanza di detto requisito, la nullità non può essere più dichiarata, perché la delega ha raggiunto ugualmente lo scopo cui era destinata. (Conf 1500/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)