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Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 15/03/1994 (Rv. 485721 - 01)

Procedimento civile - Atti e provvedimenti in genere - Nullità - Sanatoria | Delega professionale - Forma scritta - Mancanza - Nullità - Configurabilità - Rilevamento d'ufficio od opposizione della controparte - Limiti temporali - Allegazione "ex post" dalla parte - Ammissibilità - Limiti - Mancata allegazione - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485721-01

Procedimento civile - Atti e provvedimenti in genere - Nullità - Sanatoria

La nullità della delega professionale (art. 9 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) per mancanza della forma scritta può essere rilevata d'ufficio dal giudice od opposta dalla controparte solo prima del compimento dell'atto per cui quella delega sia stata conferita, mentre può essere allegata "ex post" purché nella prima istanza o difesa successiva - dalla parte il cui procuratore sia stato irritualmente sostituito, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, la nullità non può essere dichiarata, a norma degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., avendo la delega raggiunto lo scopo cui era destinata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)