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Sez. 6, Sentenza n. 1447 del 02/04/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 205458 - 01

Impugnazioni - Revisione - Casi | Indicazione di nuove prove - Nozione - Indicazione di testi già noti all'epoca del primo procedimento e di circostanze attinenti ad accadimenti già oggetto di verifica - Ammissibilità della revisione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205458-01

Impugnazioni - Revisione - Casi

L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova pronuncia che deve fondarsi necessariamente su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (Nel caso di specie la Corte ha confermato il provvedimento che aveva respinto l'istanza che indicava come nuove fonti di prova testi già noti e accertamenti su circostanze di fatto già oggetto di verifica nel corso del primo giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)