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Sez. 5, Sentenza n. 12472 del 22/02/2002 Cc. (dep. 29/03/2002) Rv. 221258 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Nozione - Richiesta di esame in contraddittorio di soggetto che aveva rilasciato dichiarazioni solo in fase di indagini preliminari - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221258-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, la novità della prova(richiesta dall'art. 630 lett.c, cod.proc.pen.) non può essere individuata semplicemente in relazione alla sede in cui viene resa ed alla disciplina che la regola, anche se, all'epoca in cui la revisione viene richiesta, detta disciplina sia diversa rispetto a quella vigente nel procedimento che portò alla condanna. Ne consegue che non può essere qualificata prova nuova l'eventuale esame in contraddittorio di un collaboratore di giustizia, che, avendo a suo tempo effettuato dichiarazioni in fase di indagini preliminari, si sia poi rifiutato di sottoporsi all'esame in dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)