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Sez. 3 - , Sentenza n. 18841 del 02/07/2021 (Rv. 661980 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Prevalenza del termine indicato dal giudice nell'ordinanza di vendita su quello fissato nel decreto ex art. 574, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Limiti.
Stato
decisa il 2021-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661980-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario del bene รจ quello stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita; ne deriva, in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza fissata per l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e non giustifica una dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto dall'art. 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo.

Cod. Proc. Civ. art. 574 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)