Sez. 3 - , Sentenza n. 24570 del 05/10/2018 (Rv. 651156 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità – Sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita - Applicabilità - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
In tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso di specie in relazione alla possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 572, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 23 com. 9 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)