Sez. L, Sentenza n. 3230 del 28/05/1985 (Rv. 440900 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ATTIVITÀ PROFICUA E CONFACENTE ALLE SUE ATTITUDINI - POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO SENZA AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE E SENZA ANORMALE USURA - LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ATTIVITÀ PROFICUA E CONFACENTE ALLE SUE ATTITUDINI - POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO SENZA AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE E SENZA ANORMALE USURA - LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA.*
La sopravvenuta occupazione dell'assicurato, titolare di pensione d'Invalidità, in un'altra attività lavorativa proficua e confacente alle sue attitudini, la quale, richiedendo un minore dispendio di energie della precedente, possa essere svolta, in assenza di aggravamenti delle condizioni fisiche, senza anormale usura, legittima la revoca della pensione d'Invalidità, restando irrilevante la circostanza che tale nuova occupazione sia stata dall'assicurato conseguita in virtù della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private). (V 960/85, mass n 439113; (V 141/82, mass n 417830).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)