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Sez. L, Sentenza n. 960 del 07/02/1985 (Rv. 439113 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER SOPRAVVENUTO MIGLIORAMENTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE RELATIVO - CRITERI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439113-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER SOPRAVVENUTO MIGLIORAMENTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE RELATIVO - CRITERI - LIMITI.*

Qualora la revoca della pensione d'Invalidità venga disposta dall'INPS in base al riscontro di un sopravvenuto miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato, tale da escludere una riduzione della sua capacità di guadagno oltre il limite pensionabile, e l'assicurato insorga giudizialmente avverso detto provvedimento, il giudice deve procedere al motivato accertamento di tale presupposto con la verificazione dell'affermato miglioramento rispetto alle condizioni dell'assicurato, che avevano determinato la originaria concessione della pensione, con una valutazione limitata all'ambito dell'evento nuovo e non con un diverso apprezzamento di fatti già posti a base del provvedimento di pensione. (V 3334/82, mass n 421305; (V 7020/82, mass n 424682).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)