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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018 (Rv. 650597 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Difensore distrattario - Obbligazione di pagamento dell'IVA a carico del soccombente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650597-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa in sede di opposizione a precetto, con la quale era stata disattesa la pretesa di non debenza dell'IVA, sebbene l'imposta fosse pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa dell'originaria controversia quale committente della prestazione professionale liquidata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 644 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)