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Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 21/02/2012 (Rv. 621951 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Difensore distrattario - Obbligazione di pagamento dell'i.v.a. a carico del soccombente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621951-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)