Sez. 1, Sentenza n. 488 del 25/02/1971 (Rv. 350132 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - IN GENERE - ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MODALITA - CONTROVERSIA VERTENTE SU UNA UNICA QUESTIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - IN GENERE - ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MODALITA - CONTROVERSIA VERTENTE SU UNA UNICA QUESTIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'appello alla commissione provinciale delle imposte avverso la decisione della commissione distrettuale deve essere motivato e puo essere dichiarato inammissibile per assoluta genericita di motivi, ossia per impossibilita di individuare con certezza l'oggetto ed i limiti del riesame chiesto al giudice dell'impugnazione. Opera al riguardo, anche nel contenzioso tributario, l'art 342 cod proc civ secondo cui l'Onere della specificazione dei motivi di appello non deve essere inteso in senso rigoroso e restrittivo, sicche per la sua osservanza e sufficiente che venga delimitato il campo del riesame, precisando il thema decidendum che si intende sottoporre al giudice di secondo grado con la menzione, che puo essere sommaria, o addirittura implicita, delle censure che si rivolgono al primo giudice. Quando poi la controversia verta su un'unica questione e l'appello non venga espressamente limitato a singoli aspetti o a determinati effetti conseguenziali, la specificazione dei motivi di gravame non e neppure necessaria, dato che l'impugnazione incide su tutta la materia controversa ed investe, necessariamente l'intera decisione di primo grado. (nella specie e stata esclusa la necessita della specificazione dei motivi dato che la controversia verteva unicamente sul valore dei beni relitti dal de cuius ai fini dell'imposta di successione e l'ufficio, nel proporre appello, non si era limitato a lamentarsi genericamente del minor valore attribuito ai beni ma aveva anche dedotto che tale valore non corrispondeva a quello venale in comune commercio all'atto del trasferimento). (Conf 488'71, mass n 350132).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)