Sez. 1, Sentenza n. 2065 del 03/07/1971 (Rv. 352739 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - MODALITA - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL RIESAME - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE TRASFERITO.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - MODALITA - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL RIESAME - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE TRASFERITO.*
In materia d'impugnazione, la specificazione dei motivi non deve essere intesa come una minuziosa e formalistica elencazione delle singole censure, essendo sufficiente la sussistenza di requisiti Atti a delimitare, senza possibilita di equivoci, l'ambito del riesame richiesto al giudice della impugnazione. Tale principio e applicabile anche ai reclami alle commissioni tributarie. Alla stregua di detto principio l'espressione 'il valore deciso dalla commissione distrettuale non trova corrispondenza con quello venale in comune commercio all'atto del trasferimentò risponde al requisito di specificita, perche con essa si chiede un riesame del valore dei beni in contestazione e si fa riferimento ad un criterio per la individuazione di tale valore, cioe a quello in comune commercio. (Conf 1659'70, mass n 347597' V 489'71, mass n 350135' 488'71, mass n 350132' 2224'70, mass n 348368).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)