Sez. 1, Ordinanza n. 997 del 03/03/1971 Cc. (dep. 12/05/1971) Rv. 117912 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PROCESSO DI SICUREZZA - DIRITTO DI DIFESA - ESTENSIONE - DEPOSITO DEGLI ATTI AL TERMINE DELLE INVESTIGAZIONI - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA.*
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PROCESSO DI SICUREZZA - DIRITTO DI DIFESA - ESTENSIONE - DEPOSITO DEGLI ATTI AL TERMINE DELLE INVESTIGAZIONI - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA.*
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale degli artt 636 e 637 cod proc pen, che ha sancito anche per il processo di sicurezza il principio della garanzia del diritto di difesa, al pari di quanto avviene nel processo penale vero e proprio, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi al deposito del verbale contenente le dichiarazioni dell'interessatò ma deve - al termine del compimento delle investigazioni di cui al citato art 637 - effettuare il deposito di tutti gli Atti, prima della deliberazione, come avviene nell'istruzione, per effetto del disposto dell'art 372 cod proc pen. l'inosservanza di siffatta prescrizione produce nullita assoluta, ai sensi dell'art 185 n 3 cod proc pen. (V 113152, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)