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Sez. 3, Sentenza n. 134 del 07/01/1984 (Rv. 432391 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E SUI FRUTTI - RIFERIMENTO A DEBITI RELATIVI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA - NECESSITÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432391-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E SUI FRUTTI - RIFERIMENTO A DEBITI RELATIVI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA - NECESSITÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*

In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 cod. civ. - nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151 - per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali - nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. (V 1717/69, mass n 340719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)