Sez. 1, Sentenza n. 1717 del 19/05/1969 (Rv. 340719 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI - BENI NON COMPRESI NEL FALLIMENTO - FRUTTI DEI BENI DOTALI - LIMITI DELL'ART 188 COD CIV - BISOGNI FAMILIARI - AMBITO - DEBITI PER BISOGNI DELLA FAMIGLIA - INERENZA DIRETTA DEL RAPPORTO GIURIDICO GENETICO DEL DEBITO - NECESSITA - CONSEGUENZE - DEBITI PER L'AMMINISTRAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DEI BENI DOTALI - SODDISFAZIONE COATTIVA SUI FRUTTI DEI BENI DOTALI - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI - BENI NON COMPRESI NEL FALLIMENTO - FRUTTI DEI BENI DOTALI - LIMITI DELL'ART 188 COD CIV - BISOGNI FAMILIARI - AMBITO - DEBITI PER BISOGNI DELLA FAMIGLIA - INERENZA DIRETTA DEL RAPPORTO GIURIDICO GENETICO DEL DEBITO - NECESSITA - CONSEGUENZE - DEBITI PER L'AMMINISTRAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DEI BENI DOTALI - SODDISFAZIONE COATTIVA SUI FRUTTI DEI BENI DOTALI - AMMISSIBILITA.*
Per l'art. 188 cod.civ., al quale fa riferimento l'art. 46 n.4 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n. 267), la esecuzione sui frutti dei beni dotali non puo aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I 'bisogni della famiglià che ha un patrimonio dotale non possono essere limitati alle esigenze di prima necessita, ma sono in funzione della disponibilita della rendita dotale, nella cui ampiezza rientra ogni altra possibilita economica, che va, in linea gradata, dai bisogni biologici veri e propri a quelli di carattere sociale, correlativi al progresso civile ed allo sviluppo della economia nazionale. E, quindi, arbitraria la limitazione secondo la quale il debito per cui e legittima l'esecuzione sui frutti dotali dovrebbe avere un rapporto di inerenza diretta ed immediata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, perche tale debito deve, invece, porsi in relazione al rapporto giuridico dal quale e sorto e soltanto questo rapporto deve avere inerenza diretta ed immediata con i bisogni familiari. Pertanto, non soltanto i debiti contratti per l'amministrazione dei beni dotali, la quale si presume diretta esclusivamente alla soddisfazione delle necessita familiari, ma anche quelli contratti per il miglioramento di detti beni, al fine di ottenerne in futuro una maggiore produttivita, rientrano nell'ipotesi prevista dalla citata disposizione di legge, in quanto diretti al soddisfacimento delle future piu ampie esigenze della famiglia. (V. 1412-41).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)