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Sez. 2, Sentenza n. 3423 del 25/05/1981 (Rv. 414019 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414019-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il risarcimento dovuto al proprietario dell'immobile confinante, da parte di chi abbia costruito in violazione delle norme edilizie, secondo la previsione dell'art 872 secondo comma cod civ, e diretto a reintegrare il patrimonio del proprietario medesimo della diminuzione subita per effetto di quella violazione (con riguardo al valore venale dell'immobile, alle possibilita di godimento, al valore locativo, ecc), e, pertanto, deve essere liquidato a prescindere dall'entita dell'arricchimento lucrato dal responsabile con la costruzione abusiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)