Sez. 2, Sentenza n. 420 del 18/01/1984 (Rv. 432638 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - ECCEZIONE, DA PARTE DEL PROPRIETARIO CONVENUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER IMMISSIONI PROVENIENTI DAL SUO FONDO, CIRCA IL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL PRETESO DANNEGGIATO CONSISTENTE NELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA COSTRUZIONE DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - ECCEZIONE, DA PARTE DEL PROPRIETARIO CONVENUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER IMMISSIONI PROVENIENTI DAL SUO FONDO, CIRCA IL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL PRETESO DANNEGGIATO CONSISTENTE NELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA COSTRUZIONE DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
La violazione delle norme che regolano l'Esercizio dello jus aedificandi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, nell'interesse generale o del singolo che ne abbia subito danno, a carico dei responsabili dell'avvenuta violazione, ma non incide sull'essenza e consistenza del diritto di proprietà che, nonostante la commessa violazione, sorge sulla costruzione, e non priva quindi il rispettivo proprietario del diritto di avvalersi della tutela apprestata dall'ordinamento a difesa della stessa. Pertanto, il proprietario convenuto per il risarcimento dei danni per immissioni provenienti dal suo fondo, dal vicino che sia proprietario di una costruzione illegittima, non può fondatamente eccepire un concorso del fatto colposo del preteso danneggiato, consistente nel fatto stesso dell'illegittimità della costruzione, idoneo ad escludere od attenuare la propria responsabilità per le immissioni eccedenti la normale tollerabilità. (V 3423/81, mass n 414019; (V 1433/78, mass n 390809; (V 3985/68, mass n 337560; (V 238/67, mass n 326017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)