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Sez. 2, Sentenza n. 653 del 18/01/2010 (Rv. 611001 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Notificazioni ai sensi dell'art. 201 del medesimo codice - Variazione anagrafica del destinatario regolarmente comunicata ma non riportata negli archivi - RegolaritĂ  della notifica eseguita al precedente indirizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611001-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 201 del medesimo codice (v. sentenza Corte Cost. n. 198 del 1996), qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'Amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri dati produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)