Sez. 2, Sentenza n. 24673 del 21/11/2006 (Rv. 593383 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Notificazioni ai sensi dell'art. 201 del medesimo codice - Cambio di residenza, domicilio regolarmente comunicato dal destinatario ma non riportato negli archivi - RegolaritĂ della notifica eseguita al precedente indirizzo - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell'art. 201 del medesimo (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall'archivio della M.T.C.T.o dal P.R.A. o dalla patente di guida; tuttavia, qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita (ove il destinatario, come nella specie, fosse risultato assente e il plico, notificato a mezzo posta, restituito al mittente per compiuta giacenza), non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)