Sez. 5 - , Ordinanza n. 16500 del 31/07/2020 (Rv. 658437 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Presunzione di cessione – Superamento - Perdita di beni dovuta a caso fortuito o evento accidentale – Prova – Modalità – Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di accertamento IVA, la presunzione di cessione di beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni può essere superata dal contribuente che invochi il loro smarrimento per caso fortuito, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 441 del 1997, mediante idonea documentazione fornita da organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa entro trenta giorni dall'evento accidentale, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato. (Fattispecie relativa a note di credito per storno di fatture di vendita in cui la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto non giustificato lo storno per mancanza di adeguata prova dell'avvenuto smarrimento della merce ovvero della mancata consegna ai destinatari).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2 com. 3, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)