Sez. 5, Sentenza n. 5196 del 04/03/2011 (Rv. 617038 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Beni acquistati non rinvenuti nel luogo ove il contribuente esercita l'attività - Presunzione di cessione - Superamento - Dimostrazione dell'utilizzo per la produzione - Prova per presunzioni - Possibilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di I.V.A., la presunzione di cessione dei beni acquistati, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività, stabilita dall'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, anche con semplici presunzioni, nelle ipotesi contemplate nella lettera a) del primo comma dell'art. citato (utilizzazione dei beni per la produzione, perdita o distruzione dei medesimi). (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che potesse essere provato per presunzioni l'impiego di un consistente quantitativo di deodoranti, acquistati e non reperiti, nello smaltimento di rifiuti da parte del contribuente che svolgeva tale attività).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)