Sez. 1, Ordinanza n. 8759 del 07/05/2004 (Rv. 572742 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Applicabilità nei giudizi dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, la relativa proposizione successivamente alla prima udienza di trattazione deve ritenersi pienamente legittima nei giudizi dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche, atteso che la normativa speciale (art.161 del T.U. n.1775 del 1933) non pone, al riguardo, alcuna preclusione, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale ex art.38 c.p.c.
Riferimenti normativi: Testo Unico 06/08/1933 num. 1775 art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)