Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 05/02/2002 (Rv. 552090 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Conseguenze - Obbligo di proporre immediatamente il conflitto - Sussistenza - Violazione - Effetto - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
A norma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. della legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza "forti" e "deboli", l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d'inammissibilità, che il regolamento d'ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)