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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013 (Rv. 627928 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Udienza di precisazione delle conclusioni - Omessa partecipazione del difensore - Conclusioni precedentemente formulate - Presunzione di conferma - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627928-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE

Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione del giudice di appello, con cui la domanda era stata accolta nei limiti dell'importo richiesto alla prima udienza di precisazione delle conclusioni, desumendosi dalla mancata comparizione del procuratore di parte attrice alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni la rinuncia ad adeguare la somma richiesta al nuovo esito della c.t.u.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)