Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 14/05/1994 (Rv. 486606 - 01)
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Costituzione in mora - "In illiquidis non fit mora" | Mancata o ritardata liquidazione conseguente al fatto doloso o colposo del debitore - Liquidazione in sentenza dell'obbligazione inadempiuta - Interessi moratori - Decorrenza.
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Costituzione in mora - "In illiquidis non fit mora"
La liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio "in illiquidis non fit mora" applicazione nel nostro ordinamento giuridico, in tema di pagamento. Pertanto, sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui, quale è il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l'obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data dell'"interpellatio".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)