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Sez. 2, Sentenza n. 19 del 08/01/1964 (Rv. 300026 - 01)

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA DI RIVENDICAZIONE OD ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - MANCATA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - GIUDICATO - TRASFERIMENTO SUCCESSIVO DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1964-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300026-01

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA DI RIVENDICAZIONE OD ACCERTAMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - MANCATA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - GIUDICATO - TRASFERIMENTO SUCCESSIVO DEL DIRITTO.*

L'adempimento o meno dell'Onere della trascrizione della domanda che abbia per oggetto la rivendicazione o l'accertamento della proprieta o di altro diritto reale immobiliare (art.2653, n.1 cod.civ.) non ha alcuna Rilevanza quando il trasferimento a titolo particolare del diritto avvenga dopo la formazione del giudicato, ed abbia quindi per oggetto un diritto reale immobiliare ormai incontroverso, perche la forza vincolante del giudicato nei confronti dell'avente causa dell'originario convenuto deriva, in ogni caso, dall'art.2909 cod.civ., posto a tutela della fondamentale esigenza della certezza dei diritti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)