Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 26/10/1981 (Rv. 416325 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA DELLE PARTI - COSA GIUDICATA - EFFICACIA - DEROGA IN RELAZIONE AL REGIME DELLA TRASCRIZIONE PER IL CASO DI AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - AVENTI CAUSA DELLE PARTI - COSA GIUDICATA - EFFICACIA - DEROGA IN RELAZIONE AL REGIME DELLA TRASCRIZIONE PER IL CASO DI AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio in forza del quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti (art. 2909 cod. civ.) non trova deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (di accertamento, di revindica o negatoria servitutis), atteso che, in tale ipotesi, non è operante né l'Onere della trascrizione della sentenza ex art. 2643 n. 14 cod. civ, riguardante la diversa situazione di sentenza che costituisca, trasferisca o modifichi diritti su immobili, né l'Onere della trascrizione della domanda, ai sensi degli artt. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653 cod. civ., previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi subentri nel rapporto nelle more del giudizio, prima della formazione del giudicato. (V. 2848/73, mass. N. 366437; (V. 19/64, mass. N. 300026; (Conf. 1427/79, mass. N. 397747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)