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Sez. L, Sentenza n. 21573 del 15/10/2007 (Rv. 599563 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Lavoro carcerario - Pretese retributive - Prescrizione - Sospensione durante il periodo della detenzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599563-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario -nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria- possono determinare nel lavoratore una situazione di "metus" giustificativa della sospensione della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)