Sez. L, Sentenza n. 11615 del 08/11/1995 (Rv. 494579 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorso in costanza in costanza di rapporto - Presupposto - Stabilità reale del rapporto - Incertezza sulla sussistenza del relativo requisito dimensionale - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
La prescrizione dei diritti dei lavoratori non può decorrere in costanza di rapporto di lavoro nel caso in cui sussistano dubbi in ordine al numero dei dipendenti dell'impresa (dovendosi comunque escludere il ricorso al criterio della media occupazionale) ed alla conseguente sussistenza della cosiddetta stabilità reale del rapporto, atteso che anche in tale ipotesi permane il timore del lavoratore di essere licenziato dal datore di lavoro per reazione alla rivendicazione dei suddetti diritti; tale principio rimane valido anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, la quale non ha realizzato in via generale la garanzia di stabilità reale anche a favore dei dipendenti di imprese con un numero di lavoratori occupati non superiore a quindici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)