Sez. 1, Sentenza n. 1556 del 02/06/1988 Cc. (dep. 16/07/1988) Rv. 178865 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - NATURA - MISURE SOSTITUTIVE - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - NATURA - MISURE SOSTITUTIVE - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ.*
La misura sostitutiva degli arresti domiciliari, alla quale non è mai ostativo il titolo del reato, può essere concessa per ragioni di salute dell'imputato solo quando le sue condizioni siano particolarmente gravi, ossia tali che, pur non giungendo a determinare incompatibilità con lo stato di detenzione, tuttavia ne evidenzino la notevole accentuata compromissione, la quale giustifichi la prevalenza conferita al diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 cost.. (V mass n 170105; (V mass n 171302; (V mass n 171840).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)