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Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 26/04/1985 Ud. (dep. 27/06/1985) Rv. 169975 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1985-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169975-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*

Il presupposto del reato di ricettazione è costituito da un delitto anteriore ma non è necessario che tale reato sia giudizialmente accertato nei confronti dello stesso imputato, perché è sufficiente che il fatto della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale. (V mass n 154182).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)