Sez. T, Ordinanza n. 9878 del 15/04/2025 (Rv. 674671-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Annullamento in autotutela dell'atto impugnato nel corso del giudizio - Compensazione delle spese processuali - Illogicità - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di processo tributario, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell'Amministrazione (nella specie, a causa di un errore di omonimia), avendo l'azione di quest'ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)