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Sez. 5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 (Rv. 670803-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015 - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Non illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2024-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670803-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)