diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 25/03/1994 (Rv. 485920 - 01)

Titolo di credito - Cambiale (o pagherò) - Girata | Girata "per l'incasso" - Giratorio - Poteri - Esecuzione forzata - Esperibilità.
Stato
decisa il 1994-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485920-01

Titolo di credito - Cambiale (o pagherò) - Girata

La girata di una cambiale "per l'incasso" (artt. 2013 cod. civ. e 22 R.D. n. 1669 del 1933) autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale - esclusa la sola facoltà di girarla, se non può per procura - e, alla pari del mandatario, a porre in essere gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario (nella specie, banca girataria per l'incasso di un vaglia cambiario) può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2008, Cod. Civ. art. 2013, Regio Decr. 14/12/1993 num. 1669 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)