Sez. 1, Sentenza n. 2778 del 26/02/2002 (Rv. 552551 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - GIRATA - PER INCASSO O PER PROCURA | Assegno bancario non trasferibile - Banchiere giratario - Poteri - Esecuzione forzata - Esperibilità.
TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - GIRATA - PER INCASSO O PER PROCURA
La girata ad un banchiere "per l'incasso" dell'assegno bancario non trasferibile autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti al titolo - esclusa la sola facoltà di girarlo ulteriormente - e a porre in essere, alla pari del mandatario, gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2013, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)