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Sez. L, Sentenza n. 11311 del 30/12/1994 (Rv. 489473 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Fruizione dell'integrazione - Condizione - Esistenza del rapporto di lavoro - Limiti ex art. 25 legge n. 675 del 1977 - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489473-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Al di fuori dell'ipotesi prevista, con norma di carattere eccezionale, dall'art. 25 della legge 12 agosto 977 n. 675, come modificato dalla legge 27 luglio 1979 n. 301 - per cui, in caso di dichiarazione di fallimento di imprese industriali delle quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 675 del 1977 cit., l'efficacia dei licenziamenti disposti dal curatore rimane temporaneamente (per la durata di due anni) sospesa, ai soli fini della erogazione della cassa integrazione straordinaria e della procedura di mobilità - l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce condizione indispensabile per la fruizione dell'integrazione salariale. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato un accordo intervenuto fra le parti sociali, col quale era stato previsto l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, nel senso che con esso si era inteso revocare, e non già sospendere, i licenziamenti collettivi in precedenza intimati dall'azienda).

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Legge 27/07/1979 num. 301 CORTE COST., Legge 26/05/1979 num. 159 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)